Politica

Incompatibilità (ex art. 63 TUEL)

Decadenza consiglieri comunali

I consiglieri del gruppo “Passione Tropea” chiedono le dimissioni del Sindavo Gaetano Vallone

All’esito della richiesta del gruppo di minoranza al rag. Matteo Mazzitelli, nella qualità di responsabile dell’ufficio tributi, si è appreso che ben sei consiglieri della maggioranza (dei quali quattro assessori) erano in situazione di incompatibilità (ex art. 63 co. 1 n. 6 TUEL) antecedente alla proclamazione degli eletti (avvenuta in sede di Consiglio comunale del 18 agosto 2011) per avere essi ricevuto ingiunzioni fiscali a causa dell’omesso pagamento di tributi (come da documentazione rilasciata dal predetto responsabile dell’ufficio).

E’ necessario ripercorrere in questa sede l’iter della vicenda.
La questione della possibile morosità di qualche consigliere comunale era stata sollevata dalla minoranza nel corso del Consiglio comunale del 30 settembre scorso, allorquando era stato chiesto ai consiglieri di maggioranza se fossero in regola con il pagamento dei tributi; questi ultimi non avevano risposto alla precisa domanda, cosicché il successivo tre ottobre era stata presentata una interrogazione per avere risposte dal Sindaco sul regolare pagamento dei tributi da parte degli assessori alla data del 29 settembre 2011 (ossia al giorno antecedente a quello in cui la questione era stata sollevata in Consiglio comunale), ed ancora, il 6 ottobre, era stata presentata una richiesta al responsabile dell’ufficio competente per sapere se i consiglieri fossero in regola con il pagamento dei tributi.
Come già premesso, il responsabile dell’ufficio tributi ha attestato che i consiglieri Addolorato Francesco, Caracciolo Saverio, De Vita Giuseppe, Piccolo Vito, Ruffa Lucio e Sammartino Mario (gli ultimi quattro menzionati anche assessori) avevano ricevuto ingiunzioni fiscali a causa dell’omesso pagamento di tributi comunali.

Ribadiamo che la risposta è stata fornita dal responsabile dell’ufficio tributi, mentre il sindaco è rimasto in silenzio.
Solo dopo che l’opposizione ha reso pubblico l’ammontare dei debiti dei consiglieri, solo dopo che l’opposizione ha chiesto la convocazione del Consiglio comunale per contestare l’incompatibilità a tali consiglieri di maggioranza, il sindaco ha inviato una nota a S.E. il Prefetto, nella quale scriveva “in riferimento ad alcune notizie apparse sulla stampa locale circa i mancati pagamenti dei tributi comunali da parte di alcuni assessori e consiglieri comunali di maggioranza del Comune di Tropea si rendono informazioni ed assicurazioni che alla data odierna tutti gli interessati hanno ottemperato a versare al comune tutte le somme dovute”. In altre parole il sindaco ha avuto l’ardire di scrivere a S.E. il Prefetto che la questione sollevata dalla stampa era ormai irrilevante poiché i consiglieri avevano provveduto a pagare i propri debiti. Il sindaco ha dunque taciuto al Prefetto che già il 30 settembre 2011 in sede di Consiglio comunale era emersa la questione dei possibili debiti, che in data 3 ottobre 2011 la minoranza lo aveva interrogato al riguardo e che in data 6.10.2011 era stata chiesta sempre dalla minoranza al Rag. Mazzitelli la documentazione attestante l’esistenza del debito.
Come se ciò non bastasse, il sindaco, sempre il 22 ottobre, faceva affiggere un manifesto nel quale definiva, seppure indirettamente, i componenti del gruppo Passione Tropea “lestofanti e scalatori senza scrupoli della politica”.

Altrettanto deplorevole la condotta del capogruppo nonché assessore alla cultura Lucio Ruffa, peraltro direttamente interessato alla vicenda, il quale con un articolo apparso sui quotidiani locali ha affermato che i consiglieri morosi non erano a conoscenza della loro incompatibilità a ricoprire il ruolo istituzionale, e che una volta appresi i fatti, essi hanno presentato le dimissioni al sindaco, sebbene non sapessero che le dimissioni dovessero essere protocollate. Ruffa ha aggiunto che il sindaco, da galantuomo, ha compreso la loro buona fede e non ha accettato le dimissioni.

All’intervento del sindaco ed a quello del capogruppo e assessore Ruffa è seguito quello del vice-sindaco, Landolina. Anche lui ha redatto un articolo pubblicato sui quotidiani in cui ha affermato che anche il capogruppo di minoranza era “moroso” e che allorquando si è insediato “ha giurato il falso”.

Premesso che il dr. Repice, capogruppo di minoranza, non è e non mai stato in condizione di incompatibilità, non è e non è mai stato moroso, e non ha mai giurato, né dichiarato il falso, occorre stigmatizzare il comportamento, oltre che dei consiglieri morosi, anche del sindaco, del capogruppo – assessore e del vice-sindaco, i quali con le rispettive dichiarazioni hanno aggravato ulteriormente una questione già molto grave.
Non può tacersi che da parte di rappresentanti delle Istituzioni ci si sarebbe aspettato ben altro comportamento, ossia una necessaria presa d’atto della gravità dei fatti e le conseguenti iniziative.

Non è superfluo ribadire che tutti i consiglieri prima del Consiglio comunale del 18 agosto 2011, che ha convalidato la proclamazione degli eletti all’esito della sentenza del Consiglio di Stato, hanno sottoscritto una dichiarazione (loro trasmessa con nota prot. n. 12570 del 5 agosto 2011 dal segretario comunale) in cui hanno affermato l’insussistenza di cause di incompatibilità con la carica di consigliere comunale (ai sensi del TUEL n. 267/2000); né è superfluo rammentare che i medesimi consiglieri hanno confermato in sede di Consiglio comunale del 18 agosto 2011 (ai sensi dell’art. 41 TUEL) di non versare in alcuna ipotesi di incompatibilità con la carica ricoperta. Peraltro tale dichiarazione era funzionale a consentire agli organi preposti una compiuta verifica sul possesso da parte degli eletti dei necessari requisiti per la convalida. La dichiarazione mendace dei sei consiglieri ha dunque impedito al Consiglio di conoscere e di contestare loro la causa di incompatibilità che era effettivamente sussistente in ragione della notifica nei loro confronti delle ingiunzioni fiscali per l’omesso pagamento dei tributi; in ragione di ciò tali consiglieri si sono giovati della predetta dichiarazione per ricoprire indisturbati una carica che non avrebbero potuto ricoprire, vista la condizione in cui versavano sin da epoca antecedente alla proclamazione. Peraltro ben quattro di tali consiglieri hanno introitato indebitamente una indennità in qualità di assessori.
La fattispecie integra, oltre che la violazione delle norme del TUEL, anche illecito penale. Sussiste il reato di cui all’art. 483 c.p. qualora, nel contesto dell’autocertificazione indirizzata al segretario comunale si sia dichiarato contrariamente al vero di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità.

Si deve inoltre rilevare che in seguito alle dichiarazioni rese dal capogruppo di minoranza in sede di Consiglio comunale del 30 settembre 2011 ed alle conseguenti interrogazioni e richieste, il sindaco ed il segretario comunale non hanno proceduto alla verifica della posizione dei consiglieri.
Pertanto occorre altresì precisare che può costituire illecito penale l’omessa denuncia di un reato procedibile d’ufficio, quale il falso, da parte del pubblico ufficiale e dell’incaricato di pubblico servizio.

La questione, quindi, non investe unicamente un grave profilo di immoralità dell’azione politica, né solo la violazione del TUEL, ma sconfina nel campo dell’illecito penale, di cui però sono altre Autorità a doversi occupare.

In questa sede ciò che rileva è ribadire con forza l’incompatibilità e la consequenziale decadenza dei consiglieri di maggioranza.
Il caso di specie integra la fattispecie prevista nell’art. 63 – comma 1 – n. 6 – TUEL. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Infatti detta norma stabilisce che è incompatibile con la carica di consigliere comunale colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune è stato legalmente messo in mora ovvero, “avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi dell’ente, abbia ricevuto invano notificazione dell’avviso di cui all’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602”. Si precisa al riguardo che il comune di Tropea non gestisce il servizio di riscossione tributi per mezzo del concessionario centrale alla riscossione, bensì in proprio. In tal caso la legge stabilisce che si applichi per la riscossione invece che la procedura di cui al DPR n. 602/1973, la procedura indicata dal Regio Decreto n. 639/2010. Pertanto i comuni che gestiscono in proprio il sistema di riscossione attuano la procedura di riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale. Peraltro il D.L. 209/2002 ha esteso ai comuni le disposizioni del D.P.R. n. 602/1973 “in quanto compatibili”.
Orbene, l’ingiunzione fiscale è atto esecutivo con il quale il comune procede alla riscossione coattiva delle somme; più precisamente l’ingiunzione fiscale è l’atto iniziale della procedura di riscossione coattiva che non solo ha la funzione di formale accertamento del credito fondato sul potere della P.A. di realizzare coattivamente le proprie pretese, ma cumula anche in sé le caratteristiche di titolo esecutivo e di precetto.
Dunque nel caso di specie i consiglieri che avevano ricevuto ingiunzione fiscale erano senz’altro incompatibili con tale carica in virtù di quanto stabilito dall’63 – comma 1 – n. 6 – T.U.E.L. n. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si precisa che siamo innanzi ad una causa di incompatibilità che non è rimossa dall’avvenuto pagamento dei tributi, in quanto detto pagamento avrebbe dovuto essere effettuato necessariamente prima della proclamazione degli eletti, quindi prima del Consiglio comunale del 18 agosto 2011.
Come indicato da Cass. Civ. , I, 22.7.1997 (in Giur. It, 1979, I, 1, c. 179), ai particolari fini della tempestiva eliminazione della causa ostativa derivante da una situazione debitoria verso l’ente, non può aversi riguardo sic et simpliciter alla stretta e rigorosa osservanza delle norme che disciplinano, sul piano civilistico, il perfezionamento della fattispecie estintiva dell’obbligazione di pagamento, essendo, invece, necessaria, di volta in volta, un’indagine concreta, diretta ad accertare se la situazione debitoria possa, o meno, ritenersi sostanzialmente ancora esistente al momento della convalida degli eletti.

Siamo quindi di fronte ad uno scenario chiaro e sconvolgente al tempo stesso.
E’ impensabile che dinanzi ad una situazione tale, il sindaco non abbia preso i dovuti provvedimenti del caso. È gravissimo che abbia coperto la situazione di morosità dei consiglieri, condividendo il loro contegno, nell’attesa del saldo delle pendenze contratte negli anni con l’Ente che amministrano, e addirittura rifiutandone le dimissioni.
È gravissimo che il sindaco non abbia spiegato (e speriamo che lo faccia almeno ora) le ragioni che lo hanno spinto a respingere le dimissioni.

E’ offensiva per le Istituzioni e per la cittadinanza la pantomima del Ruffa il quale non ha avuto vergogna di dichiararsi ignorante, insieme ad altri 5 consiglieri, circa le modalità di presentazione delle dimissioni. E’ immorale ammettere pubblicamente che si è sottoscritta una dichiarazione falsa poiché non si conoscevano le cause di incompatibilità del consigliere comunale, pur essendo richiamato il TUEL nel testo della dichiarazione sottoscritta.

È inoltre di fondamentale importanza porre nella giusta evidenza oltre che la condotta dei consiglieri morosi, del sindaco e del vice-sindaco, per i motivi già esposti, anche la condotta di quei consiglieri che pur non trovandosi in alcuna condizione di incompatibilità, con il loro silenzio – e con il voto che oggi probabilmente si accingono ad esprimere – sostengono le gravi violazioni di legge poste in essere da ben 6 consiglieri che non hanno diritto alcuno di sedere in questi banchi.
Cercare di posticipare il più possibile la decadenza dei consiglieri che non possono sedere in questa Assise, significa esserne complici. In ogni caso non sarà possibile evitare le conseguenze che la legge impone.
Al di là di tutte le considerazioni e le azioni della minoranza sulla questione, ciò che è dirimente per il Consiglio comunale è la necessaria presa d’atto delle chiare indicazioni offerte da S.E. il Prefetto di Vibo Valentia. Con missiva pervenuta al comune il 27 ottobre 2011 S.E. ha chiarito come “l’art. 68 del TUEL dispone al co. 2 che le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza delle predette cariche (sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale). Inoltre, al comma successivo stabilisce che ai fini della rimozione delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 6 e 7 dell’art. 60. Tale articolo non menziona tra le cause di rimozione della incompatibilità l’avvenuto pagamento dei debiti degli amministratori (circostanza riferita dal sindaco con nota del 22 ottobre u.s.)”.

Dunque occorre ineludibilmente prendere oggi coscienza, seppur già con notevole ed ingiustificabile ritardo, della incompatibilità e della conseguente decadenza dei consiglieri comunali Ruffa Lucio, Piccolo Vito, Addolorato Francesco, De Vita, Giuseppe, Sammartino Mario, Caracciolo Saverio .
L’alternativa, di cui ognuno dovrà assumersi la conseguente responsabilità, è che il Consiglio comunale di Tropea adotti una delibera che apre uno scontro istituzionale manifestando la volontà di contrapporsi a quanto indicato con evidenza dall’organo di governo centrale sul territorio.

Per tutti i motivi esposti, il Gruppo Passione Tropea:
– chiede le dimissioni del Sindaco;
– contesta formalmente ai sensi dell’art. 69 TUEL 267/2000 e s.m.i. la causa di incompatibilità per ciascuno dei consiglieri di seguito indicati: Ruffa Lucio, Piccolo Vito, Addolorato Francesco, De Vita Giuseppe, Sammartino Mario, Caracciolo Saverio e vota affinché venga dichiarata la loro incompatibilità ai sensi dell’art. 63 co. 1 n. 6 TUEL 267/2000 e s.m.i., e la loro consequenziale decadenza dalla carica di Consiglieri comunali ai sensi degli artt. 68 e 69 TUEL 267/2000 e s.m.i.
– chiede che tutti i sopra indicati consiglieri si astengano dal votare in quanto aventi interesse al presente punto all’ordine del giorno.
– chiede la trasmissione del presente atto e del verbale della seduta consiliare alla Prefettura di Vibo Valentia per i provvedimenti da assumere in ragione della palese incompatibilità dei consiglieri predetti ed alla loro decadenza.
– chiede la trasmissione del presente atto e del verbale della seduta consiliare alla Procura della Repubblica per i profili di responsabilità penale che emergono per come nella presente rappresentati.
Tropea, 5.11.2011

I consiglieri del gruppo “Passione Tropea”

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Comunicato Stampa
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