Attualità

Amnistia ed Indulto: un po’ di chiarezza

Gli strumenti costituzionali possono risolvere il problema?

L’amnistia estingue il reato e pena, l’indulto si limita a condonare la pena

GazzettaUfficiale

Da qualche mese a questa parte, e se vogliamo anche da qualche anno, viene spesso rilanciata dal politico di turno l’idea di utilizzare gli strumenti costituzionali di amnistia ed indulto, vuoi per risolvere il problema di sovraffollamento delle carceri, vuoi per perseguire scopi meno nobili.
Pochi giorni fa, però, è stato il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, oramai noto sul web come Re Giorgio, prendendo il LA dalla Corte di Strasburgo che ha dato un ultimatum all’Italia per migliorare le condizioni degradanti in cui versano i carcerati, a scrivere un messaggio alle camere in cui chiede di prendere in considerazione gli strumenti di amnistia ed indulto congiuntamente per risolvere l’annosa questione.
Bisogna, però, stare attenti quando si parla di Amnistia o di Indulto, perché spesso si tende a fare confusione, e come è tipico, quando a parlare non sono tecnici del settore ma politici, si tende a mettere tutto nel calderone.
Questi due istituti affondano le loro radici non nella storia recente, bensì nei meandri del passato. In origine ricoprivano la funzione di pacificazione nazionale; era infatti comune che alla nascita di un erede maschio, il monarca di turno per festeggiare e portare avanti una sorta di captatio benevolentiae del popolo, facesse liberare i detenuti. Oggi, ovviamente, la funzione che ricoprono i due suddetti istituti non è la medesima, dipendono infatti da politiche penitenziarie, come nel caso in cui lo stato non riesca a garantire la funzione rieducativa della pena perché i carcerati sono stipati in condizioni disumane, o da politiche criminali, nel senso che ci si rende conto che la legislazione penale preveda sanzioni troppo pesanti per un dato reato e si tende a tamponare con queste modalità straordinarie.
Nell’assetto costituzionale italiano, amnistia ed indulto sono previsti all’art 79,così come modificato nel 1992, che recita testualmente “L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge”.
Per prima cosa è fondamentale sottolineare che amnistia ed indulto non sono sinonimi ma che hanno effetti diametralmente diversi: la prima estingue il reato e conseguentemente la pena, il secondo invece si limita a condonare la pena e sostanzialmente lo stato rinuncia a perseguire il reo, che nonostante l’indulto rimane tale. La concessione di queste forme indulgenza avviene mediante legge, che deve essere però approvata in ogni suo articolo, e nel testo ultimato dalla maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti delle Camere; ironizzava negli anni ‘90 un noto costituzionalista dicendo che concedere un’amnistia, dopo la riforma del ’92, è più complicato dell’abolizione dell’articolo 79 stesso.
Chiaramente nella legge stessa devono essere previsti i termini di applicazione, e specifica il legislatore costituzionale che in ogni caso non è possibile applicare l’amnistia o l’indulto per reati commessi dopo che si è avuto notizia della presentazione del disegno di legge, altrimenti l’unico risultato sarebbe la concessione del patentino a delinquere per i reati su cui le camere vogliono essere indulgenti.
Ultimi aspetti da evidenziare sono l’impossibilità di un controllo di costituzionalità su tale legge, perché una volta promulgata produrrà comunque i suoi effetti, l’aspetto generale di tali istituti, perché le Camere non concedono amnistia o indulto ad un singolo come nel caso della grazia del Presidente della repubblica, ma ad una serie di fattispecie di reati, ed infine che sulle leggi di amnistia ed indulto il controllo democratico referendario è espressamente vietato dall’art75 comma 2 della nostra Carta Costituzionale.

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