Politica

La risposta di Ruffa a D’Agostino sul porto

Parla il Capogruppo di “Uniti per la Rinascita” e assessore alla Cultura

Per la maggioranza, la vicenda del porto si avvia felicemente ad una definizione a vantaggio dei tropeani

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Dopo l’allarme lanciato ai membri del Consiglio comunale prima dell’ultima seduta dal segretario cittadino del Pd Sandro D’Agostino, ora che la decisione sul porto è stata presa è il capogruppo della maggioranza a voler replicare, spiegando che la decisione presa va “a tutto vantaggio della città di Tropea, dei tropeani, dei lavoratori e delle loro rispettive famiglie, dei pescatori, dei diportisti e di tutti coloro che, in questi anni, hanno avuto modo di apprezzare la sua bellezza e la sua riconosciuta funzionalità per il turismo della nostra città, del vibonese e dell’intera Regione Calabria“.

La precedente amministrazione, per Ruffa, avrebbe “messo a soqquadro e portato ai minimi termini” il porto. Il capogruppo di UplR dice che avrebbe voluto tacere, non rispondere e far parlare i fatti, ma afferma poi che “i danni da essi arrecati sia alla città e ai tropeani, sia in termini economici, sia dal punto di vista dell’immagine, sono ormai talmente acclarati ed evidenti, mi hanno sollecitato ad esprime il mio pensiero“.
Non sono un avvocato – spiega quindi Ruffa – come lo è l’avv. D’Agostino e la folta schera degli avvocati dai quali prende ordini, sono un semplice maestro di flauto e, pertanto, probabilmente non capisco nulla di diritto amministrativo. Ritengo tuttavia di saper leggere e scrivere, di saper leggere una sentenza e di saper fare una considerazione logica ed un ragionamento logico“.
La prima considerazione espressa da Ruffa in merito al documento del Consiglio di Stato “è di carattere logico-deduttivo, di quelle semplici, e la pongo con una domanda semplice e diretta: si poteva fare l’internalizzazione del Porto, ovverosia quello che ha fatto la ex amministrazione comunale? Il consiglio di Stato ha detto di no!” Citando infatti testualmente quanto contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato, Ruffa ricorda che “la concessione del demanio marittimo deve avvenire con procedura di evidenza pubblica, e il Comune contravverrebbe a tale principio con l’autoconcessione a se stesso dell’area; singolare sarebbe la giustificazione data dal Comune, fondata sulla mancanza di richieste da parte di altri soggetti di concessione, che tuttavia non avrebbero potuto esservi non essendo mai stata data pubblicità ad alcun intendimento dell’amministrazione di assoggettare a procedura di evidenza pubblica il rilascio della concessione“.
Dopo aver citato il passaggio della sentenza, Ruffa attacca D’Agostino: “Singolare recita la sentenza…..singolare ed aggiungo perniciosa e contraddittoria la posizione del D’Agostino che nell’arduo ed inutile compitino che gli hanno chiesto di sostenere, ovvero quello di tentare di mistificare e di manipolare la verità, si è dimenticato che esiste un testo, quello della sentenza dell’organo superiore della Giustizia Amministrativa, che parla chiaro e che smaschera inequivocabilmente sia lui, sia l’impianto retorico da lui usato, sia quelli come lui che si ritengono esperti in diritto e quelli che si ritengono grandi manager. Ed ancora oltre: Il Comune di Tropea, non avendo espletato un’adeguata attività istruttoria, non si sarebbe reso conto che, a norma dell’art. 3, comma 27, della l. n. 244/2007, non solo non avrebbe potuto internalizzare il servizio di gestione del porto, ma, addirittura, avrebbe dovuto necessariamente dismettere le partecipazioni possedute nella società Porto di Tropea s.p.a.

La seconda domanda che Ruffa pone è questa: “Si poteva revocare la concessione alla società Porto di Tropea S.p.A senza un contraddittorio con la stessa, di punto in bianco, e senza la liquidazione delle somme spettanti alla società per questa revoca forzata così come ha fatto la ex amministrazione comunale?” e la risposta che Ruffa ne dà è questa: “Il Consiglio di Stato ha detto di no. D’Agostino continua a sostenere di si, dimenticando appositivamente che il CdS ha decretato la violazione del principio di concorrenzialità, difetto assoluto di attribuzione, violazione dell’art. 41 della Costituzione“.

Ruffa ricorda come D’Agostino avrebbe chiamato spergiuro chi sostiene che la società Porto di Tropea abbia una concessione cinquantennale e “che qualcuno avrebbe dichiarato il falso nel sostenere e nell’affermare che non c’erano le condizioni per poter aumentare la quota di partecipazione da parte del comune all’interno della società“. Per rispondere a quanto sostenuto da D’Agostino, Ruffa riporta integralmente altri passi della sentenza del CdS: “Sul piano sostanziale la revoca è un provvedimento frutto di valutazioni altamente discrezionali che afferiscono al c.d. merito amministrativo [Cons. St., sez. V, 6 maggio 2011, n. 2713] e può essere disposta sia per c.d. sopravvenienze che comportano una diversa valutazione dell’interesse pubblico, sia per una rivalutazione dell’originaria scelta, anche in difetto di sopravvenienze (c.d. ius poenitendi).
La revoca si incentra solo sull’interesse pubblico originario o sopravvenuto e può prendere in considerazione anche una soddisfazione dell’interesse privato del destinatario, mediante la liquidazione di un indennizzo.
La revoca, pur essendo un provvedimento discrezionale, deve però fondarsi su una adeguata istruttoria che comprovi l’effettiva sussistenza delle ragioni di interesse pubblico ad essa sottese, in quanto la mancanza del presupposto, ossia il difetto delle ragioni di interesse pubblico, la rende ingiustificata e dunque illegittima.
Va poi considerato che la revoca comporta la corresponsione di un indennizzo al privato, e pertanto, essendo onerosa per l’amministrazione, deve rispettare il principio di proporzionalità in ossequio al quale essa deve costituire una extrema ratio, nel senso che l’interesse pubblico non possa essere soddisfatto altrimenti, e che nella valutazione comparativa costi –benefici, i benefici derivanti dalla revoca siano maggiori dai relativi costi (in termini di indennizzo), onde evitare che l’amministrazione revocante incorra in responsabilità per danno erariale.
Sul versante procedimentale, la revoca, essendo un atto di autotutela, deve seguire un procedimento in contraddittorio con l’interessato, che deve essere previamente avvisato.
Alla luce di tali principi, risultano fondate le censure, sollevate con il ricorso di primo grado e riproposte in appello, del travisamento dei fatti, del difetto dei presupposti, e del difetto di istruttoria“.

Quindi Ruffa ricorda ancora che: “Il provvedimento di revoca risulta adottato d’ufficio dal consiglio comunale, su proposta del Sindaco, e l’unico atto istruttorio è una consulenza di un commercialista privato, mentre difetta qualsivoglia avviso di avvio del procedimento e conseguentemente qualsivoglia partecipazione della società interessata, nonché qualsivoglia ulteriore attività istruttoria sugli interessi in conflitto da valutare“.
La questione di fondo è che un provvedimento di tale importanza per la vita societaria, quale la revoca dell’affidamento di un servizio che avrebbe dovuto essere espletato per 50 anni (con i conseguenti investimenti effettuati), non poteva non essere preceduto dal contraddittorio con la società interessata e da una adeguata istruttoria che poteva scaturire solo dall’apporto della società destinataria, tanto più che la revoca ha avuto per oggetto un servizio che si espletava sul mercato (mediante una società mista con partecipazione privata dell’80%) e che la società era in attivo.
E l’apporto istruttorio del privato non sarebbe stata una inutile formalità, in quanto la revoca è un provvedimento discrezionale e l’esito del procedimento ben avrebbe potuto essere diverso, con una completa istruttoria“.
Concludendo, Ruffa ricorda che “la sentenza, che poi è quella che fa testo parla chiaro ed indica chiaramente le linee da seguire. E noi, che della legalità e della giustizia siamo non solo dei parolai ma degli strenui difensori, che della legalità e della giustizia non amiamo farne un mero vanto formale, ci adeguiamo e ci sottoponiamo umilmente ai suoi dettami.
Chi sarebbero gli spergiuri quindi? Coloro i quali hanno cercato di salvaguardare l’interesse pubblico, dell’intera collettività, dei tropeani, oppure coloro che, in nome e per conto di chissà quale altro interesse, dietro l’apparente slogan “il porto ai tropeani” hanno portato la bellissima infrastruttura tropeana quasi ad affondare nelle sue stesse acque? Ai Tropeani e ai Calabresi tutti la risposta! E’ proprio vero quello che diceva “il califfo” in una canzone citata da D’Agostoino: con certa gente tutto il resto è noia, anzi diviene tedio, quando oltre allo sproloquio si aggiunge la vanità!

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Francesco Barritta
Docente ordinario di Lingua e letteratura italiana e Storia presso il Nautico di Pizzo (VV), è giornalista iscritto all'albo professionale dell'Ordine dei giornalisti della Calabria, elenco pubblicisti. Ha diretto varie testate giornalistiche, tra cui Tropeaedintorni.it