Attualità

Niente Imu per i fabbricati in montagna

I fabbricati nei Comuni montani esenti da IMU e IRPEF.

La Commissione Finanze chiarisce il caso dopo l’interrogazione IMU di Lo Monte e  Brugger

I fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni delle comunità montane o parzialmente montane non pagheranno Imu e Irpef

In questi giorni ci siamo occupati in modo generalizzato dell’IMU. Questa imposta ci tocca davvero in modo molto particolare, non solo per la confusione che ha generato e che continua a generare nel sistema tributario italiano centrale e locale ma anche per l’iniquità. Anche  l’ANCI ha espresso fortissime critiche all’IMU e alla norma che l’ha istituita. Ora gli immobili agricoli ad uso strumentale esentati dall’IMU, sono l’argomento caldo nella maggior parte dei Comuni Italiani per colpa della confusione normativa. Infatti secondo la nuova normativa gli immobili esenti da IMU sono assogettabili ad irpef e addizionali.  Il 23 maggio scorso gli  Onorevoli Lo Monte e Brugger hanno presentato alla Camera in Commissione Finanza un’interrogazione proprio sul problema. Questo succede a pochissimi giorni del versamento della prima rata IMU.  Poveri contribuenti e agricoltori Italiani.  Il Governo ha emanato la circolare n. 3/DF del 18 maggio scorso per fare chiarezza in materia (ce ne siamo occupati in un precedente articolo proprio su tropeaedintorni.it) e non ci sono dubbi sul fatto che al paragrafo 13 detta circolare approfondisce il tema dei rapporti tra IMU e IRPEF disponendo tra l’altro che «Occorre, inoltre, sottolineare che devono, comunque, ritenersi assoggettati alle imposte sui redditi e dalle relative addizionali gli immobili esenti dall’IMU, come, ad esempio, i terreni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n.504 del 1992». Tale chiarimento è intervenuto a seguito della modifica all’articolo 9, comma 9, del citato decreto legislativo n.23 del 2011, effettuata dal citato decreto-legge n.16 del 2012, in base alla quale si specifica che «sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi e dalle relative addizionali, ove dovute, gli immobili esenti dall’imposta municipale propria». Ovviamente, la locuzione «ove dovute» è finalizzata a ribadire che, nel momento in cui si verifica un’esenzione ai fini IMU, devono comunque continuare ad applicarsi le regole ordinarie proprie che disciplinano l’IRPEF e le relative addizionali. Dunque pertinente è il richiamo, da parte dei parlamentari che hanno promosso l’interrogazione in question time,  all’art. 40 del DPR n.917 – 22/12/1986 – che riguarda e individua la fattispecie di immobili non produttivi di reddito fondiario. A tale proposito, a titolo esemplificativo, si possono richiamare le disposizioni di esenzione dall’IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9, comma3-bis del decreto-legge n.557 del 1993, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani, di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), contenute nel citato comma 9, dell’articolo 9 del decreto legislativo n.23 del 2011. Dopo questa interrogazione, quindi, il dipartimento delle Finanze ha rilevato che i fabbricati rurali ad uso strumentale esenti dall’IMU continuano a essere esenti da imposte sui redditi e delle relative addizionali, ai sensi dell’art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 che riguarda e individua le fattispecie di immobili non produttivi di reddito fondiario. Certo pare essere che questo sistema normativo- Italia origina continuamente costosissimi e fastidiosi contenziosi, tra l’amministrazione Statale centrale-periferica e i contribuenti. In una nazione ricca come l’Italia pare difficile, per i contribuenti, poter pagare imposte tasse e contributi che servono alla comunità in modo semplice e proporzionato alla capacità contributiva come detta l’art. 53 della Costituzione.

Precisiamo che l’art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 citato nella risposta del question time sul sito della camera dei deputati non appare corretto e deve essere sostitutito con l’Art. 40. Ovviamente per precisione e approfondimenti si allega il file “PDF” Prelevato dal sito della Camera dei deputati.

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