Cultura e Società

Ordinanza Comune Tropea, misure a tutela del decoro urbano

Ordinanza contingibile ed urgente n° 14 del 7/06/2019

Individuazione/specificazione sul territorio del Comune di Tropea delle aree di cui all’art. 9 comma 1 e 3 del decreto legge sulla sicurezza n. 14/2017 e ss.mm.ii 2019

Tropea veduta aerea – foto Libertino

COMUNE DI TROPEA (Provincia di Vibo Valentia)
Prot. n. 10335 del 07.06.2019
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE n. 14 del 7.06.2019
Oggetto: MISURE A TUTELA DEL DECORO URBANO
individuazione/specificazione sul territorio del Comune di Tropea delle aree di cui all’art. 9 comma 1 e 3 del decreto legge sulla sicurezza n. 14 del 20.02.2017, convertito con Legge di conversione n. 48 del 18.04.2017, e ss.mm.ii – adozione di ordinanza contingibile ed urgente ai sensi degli artt. 50 comma 5 e 54 comma 4 e 4 bis del TUEL. Individuazione/specificazione sul territorio del Comune di Tropea delle aree di cui all’art. 9 comma 1 e 3 del decreto legge sulla sicurezza n. 14/2017 e ss.mm.ii 2019

IL SINDACO

PREMESSO CHE:
una parte fondamentale del decreto legge sulla sicurezza n. 14 del 20.02.2017, della successiva Legge di conversione n. 48 del 18.04.2017 e della ss.mm.ii., è costituita dalla definizione di “sicurezza urbana”, che delinea quali siano gli interessi per tutelare i quali sono ammesse nuove misure di competenza dei sindaci, da attuarsi sia attraverso il potere di ordinanza previsto dagli articoli 50 e 54 del TUEL, anche in sinergia con il Prefetto ed il Questore; la definizione di “sicurezza urbana” è stata inserita nell’art. 4 dalla legge di conversione, che dispone: “Ai .fini del presente decreto, si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l’eliminazione dei .fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l’affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze funzioni.”; l’art. 8 del decreto legge sulla sicurezza n. 14/2017 come convertito in legge e ss.mm.ii., reca modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In particolare è modificato l’art. 50 che disciplina le competenze del sindaco come capo dell’amministrazione e rappresentante della comunità locale, e l’art. 54 che disciplina invece le attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale
quale ufficiale di governo, sostituendone il comma 4 bis, più precisamente:
1. “Al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 50: al comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.»”;
2. “b) all’articolo 54, il comma 4-bis e sostituito dal seguente: «4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l’incolumità pubblica sono diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l’illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti.»”; l’art. 9 del decreto legge sulla sicurezza n. 14 del 20.02.2017 avente ad oggetto: “Misure a tutela del decoro di particolari luoghi” dispone:
1. comma 1: “Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte che impediscono l’accessibilità e la .fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei Individuazione/specificazione sul territorio del Comune di Tropea delle aree di cui all’art. 9 comma 1 e 3 del decreto legge sulla sicurezza n. 14/2017 e ss.mm.ii 2019 divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente all’accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all’articolo 10, l’allontanamento dal luogo in cui e stato commesso il fatto.”;
2. comma 2 – “Ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale e dall’articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché, per l’articolo 7, comma 15-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 del presente articolo è disposto altresì nei confronti di chi commette le violazioni previste dalle predette disposizioni nelle
aree di cui al medesimo comma.”
3. Comma 3 – “Fermo il disposto dell’articolo 52, comma 1-ter, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.”
4. Comma 4 – “Per le violazioni di cui al comma 1, fatti salvi i poteri delle autorità di settore aventi competenze a tutela di specifiche aree del territorio l’autorità competente è il sindaco del comune nel cui territorio dove le medesime sono state accertare, che provvede ai sensi dagli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti al comune competente, che li destina all’attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano.” L’ordine di allontanamento, di cui all’art. 10 del DL 14/2017 come convertito in legge, ha una durata di quarantotto ore.

CONSIDERATO CHE:
Gli organi deputati ad accertare e contestare le violazioni amministrative, previste dal decreto legge sulla sicurezza n. 14 del 20.02.2017, sono quelli previsti dall’art. 13 della Legge n. 689 e cioè il personale delle Forze di Polizia, della Polizia Locale, nonché gli altri soggetti muniti della qualifica di ufficiale ed agente di P.G., competenti, sulla base di specifiche normative, ad esercitare il controllo sull’osservanza delle disposizioni riguardanti i luoghi in argomento; la Polizia Locale dovrà provvedere all’attuazione dell’ordine di allontanamento del trasgressore dal luogo in cui e stato commesso il fatto illecito come previsto dall’art. 10 del decreto legge sulla sicurezza n. 14 del 20.02.2017 e ss.mm.ii.; nel territorio comunale, in riferimento all’art. 9 comma 1 del D.L. 14/2017, sono presenti le seguenti infrastrutture:
1. stazione ferroviaria;
2. porto turistico; nel territorio comunale, di poi, in riferimento all’art. 9 comma 3 del D.L. 14/2017, sono presenti all’interno dell’area urbana:
1. scuole e plessi scolastici;
2. musei;
3. cimitero;
4. complessi monumentali;
5. altri istituti e luoghi della cultura
6. luoghi interessati da consistenti flussi turistici;
7. parchi gioco e luoghi adibiti a verde pubblico; a queste “strutture”, luoghi ed aree si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. all’art.
9 del D.L. 14/2017; Individuazione/specificazione sul territorio del Comune di Tropea delle aree di cui all’art. 9 comma 1 e 3 del decreto legge sulla sicurezza n. 14/2017 e ss.mm.ii 2019

CONSIDERATO INOLTRE CHE:
Si è provveduto a dare al Prefetto di Vibo Valentia preventiva anticipazione e comunicazione dei contenuti della presente ordinanza ai sensi dell’art. 54 comma 4 del TUEL.

RITENUTO NECESSARIO:
individuare la localizzazione delle aree sopraindicate al fine di tutelare il patrimonio culturale ed ambientale di Tropea ed agevolare l’operatività della Polizia Locale e degli altri organi deputati ad accertare e contestare le violazioni, relativamente ad interventi volti a preservare il decoro e la vivibilità urbana;

VISTI:
l’art. 4 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città, convertito in legge n. 48 del 18 aprile 2017”, che dispone: “Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e
al decoro della città…”; gli artt. 8, 9 e 10 del D.L. n. 14 del 20.02.2017, la successiva Legge di conversione n. 48 del 18.04.2017 e le ss.mm.ii.; l’art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, nel testo modificato dall’art. 8, comma 1 del D.L. 20/2/2017, n. 14, convertito in legge con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 e ss.mm.ii. consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, “quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”; il succitato articolo, così come modificato può trovare applicazione anche in relazione a forme di accattonaggio con modalità vessatorie; l’art. 54 comma 4 e 4 bis del TUEL; la Legge n. 48 del 18.04.2017; l’art. 39 dello Statuto Comunale;

INDIVIDUA

in riferimento all’art. 9 comma 1 del D.L. 14/2017 le seguenti aree comprensive delle pertinenze:
a) Stazione ferroviaria: stazione ferroviaria, relative pertinenze e parcheggio; Viale Stazione;
b) Porto: Intera area del Porto turistico e mercantile; Viale Raf Vallone; Via A. Jerocades; Area Pineta; Area Parcheggio comunale. Nelle more di adeguamento del Regolamento di Polizia Urbana, a far data dalla data odierna e fino al 30 ottobre 2019, in riferimento all’art. 9 comma 3 del D.L. 14/2017, ai fini dell’applicazione di particolari divieti, sanzioni e misure a tutela del decoro urbano e della libera accessibilità e fruizione di aree e infrastrutture, previste da norme di legge, sono individuate le seguenti località: Individuazione/specificazione sul territorio del Comune di Tropea delle aree di cui all’art. 9 comma 1 e 3 del decreto legge sulla sicurezza n. 14/2017 e ss.mm.ii 2019
a) Intero centro storico, in quanto interessato da consistenti flussi turistici e di persone, come meglio indicato nella tavola allegata alla presente ordinanza per fame parte integrante;
b) Piazza Vittorio Veneto (interra area pedonale), Via Vittorio Veneto, Via Coniugi Crigna, Via IV Novembre, Via Montevideo, Via Libertà e loro pertinenze in quanto interessate da consistenti flussi turistici e di persone;
c) Cimitero, sue pertinenze e parcheggio;
d) Ospedale – entro 300 metri dagli ingressi e loro pertinenze e parcheggi;
e) Parchi e giardini – entro 300 metri dagli ingressi e loro pertinenze e parcheggi.
f) Via Marina Vescovado, Via Marina del Convento, Lungomare e loro pertinenze e parcheggi
e l’intero arenile, in quanto interessate da consistenti flussi turistici e di persone,

DISPONE:
che il presente provvedimento sia:
Reso noto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune e con altre forme di pubblicità; Trasmesso per quanto di competenza e per opportuna informazione:
Al Prefetto di Vibo Valentia;
Al Questore di Vibo Valentia;
Al Comando Stazione Carabinieri di Tropea;
Al Posto Fisso della Polizia di Stato di Tropea;
Alla Tenenza della Guardia di Finanza di Tropea;
All’Ufficio Locale Marittimo di Tropea;
Al Comando di Polizia Municipale di Tropea.

Il Sindaco della Città di Tropea
Avv. Giovanni Macrì

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Daniela Stroe
Appassionata di fotografia e video, esperta in social media e comunicazione, giornalista pubblicista iscritta nell'albo professionale dell'ordine dei Giornalisti della Calabria è collaboratrice di Tropeaedintorni.it, testata per la quale cura i network collegati al sito e realizza articoli, reportage fotografici e video.