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Macrì commenta il ricorso al Tar

Il Consigliere provinciale ammette le ingenuità

«La volontà della maggioranza non dev’essere distorta»

Non avrei mai pensato che a Tropea le elezioni potessero essere decise da tre soli voti e prima dell’evento ritenevo propagandistiche e addirittura maniacali le raccomandazioni del Presidente Berlusconi all’attenta vigilanza delle operazioni di voto e di scrutinio. L’intervento dei rappresentanti, poi, mi sembrava addirittura inutile, perché la presenza dei Presidenti di Sezione, pubblici ufficiali chiamati ad obbedire solo alla legge e a farla rispettare, vale a garantire, sempre e comunque, la trasparenza e la correttezza delle operazioni elettorali.
In ragione di questa mia persuasione non mi sono particolarmente preoccupato dell’assenza dei nostri rappresentati di lista in sede di scrutinio, che – è bene ricordarlo – pur ascrivibile in parte ad un nostro errore (mancanza dell’autentica della firma del delegato di lista nell’atto di nomina), è stata agevolata dal colpevole, determinate contributo dei Presidenti delle varie sezioni che non hanno rilevato, come avrebbero dovuto, il vizio di forma al momento della consegna dell’atto di nomina, così da consentirne la sanatoria, ma, curiosamente, solo al termine delle operazioni di voto.
I successivi accadimenti hanno amaramente dimostrato la fatuità della mia idea in quanto l’assenza dei nostri rappresentanti ha consentito che si consumassero all’interno dei seggi errori, più o meno incolpevoli, tali da falsare l’esito della consultazione.
Ebbene, la lista avversaria ed ancor di più alcuni fan sostengono, nella sostanza, che la nostra ingenuità varrebbe a rendere legittimo il risultato elettorale proclamato: se sono stati commessi degli errori nelle operazioni di scrutinio o addirittura dei veri e proprio brogli che hanno alterato, sino a ribaltarlo, l’esito del voto, la colpa sarebbe da ricondurre solo alla nostra svista di talchè il risultato abusivo sarebbe legittimato dalla nostra incapacità e ne dovremmo pagare le conseguenze. Un caro amico, tra l’altro un sostenitore, poi, mi ha confessato simpaticamente che se si trovasse al posto dei Giudici del TAR chiamati a decidere del ricorso lo respingerebbe senza esitazione per“cazzonaggine estrema” in applicazione del brocardo “vigilantibus, non dormientibus, iura succurunt”.
Ma il mio pensiero diverge da quello degli avversari e dell’ironico amico, essendo dell’avviso che in uno stato di diritto, ove l’attività amministrativa soggiace solo al rispetto della legge ed ai principi di trasparenza ed imparzialità, l’errore nel compimento di un’attività facoltativa, qual è la nomina dei rappresentati di lista, non debba certo pregiudicare l’esito di una consultazione elettorale sino a legittimare una colpevole alterazione del risultato così da defraudare il popolo della sovranità attribuitagli dalla Costituzione. Questo perché l’assenza di una delle controparti non esime il Presidente di seggio dall’obbligo di essere super partes e, pertanto, dall’applicare i principi fondamentali che sovraintendono alla materia ed in particolare quello del favor voti.
E’ questa la motivazione che ci ha indotto a ricorrere al TAR rivolgendoci a tal fine ad un noto professionista, l’avv. Giovanni Spataro del Foro di Cosenza, al quale, ovviamente, non sono sfuggite le irregolarità nelle operazioni di voto che sono state portate all’attenzione dei giudici amministrativi. Le medesime da un lato – mi riferisco all’illegittimo annullamento di voti in nostro favore e all’altrettanto illegittima assegnazione di voto agli avversari – possono portare ad un ribaltamento del risultato elettorale (la qual cosa ovviamente tutti noi auspichiamo), dall’altro all’annullamento delle elezioni poiché vi hanno partecipato impropriamente alcuni concittadini diversamente abili per affezioni psichiche che hanno “votato”, in dispetto della normativa che regola la materia, attraverso un accompagnatore.
Il ricorso, che scaturisce dall’estromissione dei nostri rappresentanti di lista dalle operazioni di scrutinio in virtù di un cavillo giuridico, dunque, punta ad un ribaltamento ad opera del TAR del risultato elettorale tramite un riconteggio parziale delle schede ovvero, ricorrendo ad un cavillo giuridico, all’annullamento delle elezioni: “chi di spada ferisce di spada perisce”. Tale richiesta subordinata, paradossalmente, potrebbe salvaguardare gli avversari dal caso in cui il numero di schede nulle che il TAR (nel caso in cui ne ordinasse il riconteggio) ci dovesse attribuire fosse superiore ai tre voti di scarto maggiorati dal numero dei voti che ritenesse di sterilizzare perchè espressi dall’accompagnatore di soggetti affetti da patologie mentali.
Concludo ribadendo che anche un solo voto di scarto, pur raffigurando un paese tristemente diviso in due, legittima pienamente il vincitore ad amministrare ma la condizione imprescindibile è che la “vittoria” sia reale e non frutto di colpevoli errori o addirittura di brogli nell’attribuzione dei consensi. Le regole delle democrazia, infatti, impongono di accettare la reale, giammai la distorta, volontà espressa dalla maggioranza.

Consigliere provinciale Gruppo Pdl
Dirigente regionale Pdl

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